Uso di droni e privacy: regole e limiti per la Polizia Locale
Negli ultimi anni, l’uso dei droni ha rappresentato una delle innovazioni tecnologiche più significative per le attività di controllo del territorio.
Tuttavia, la questione dell’impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto (UAS) da parte delle forze di polizia, soprattutto locali, solleva interrogativi cruciali legati alla protezione dei dati personali.
La normativa vigente, ribadita nel Decreto del Ministro dell’Interno del 13 giugno 2022, chiarisce i contorni di questa pratica e stabilisce i limiti di competenza delle diverse autorità coinvolte.
Uso di droni e privacy: un quadro normativo ben definito
Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 2022, disciplina l’uso dei droni da parte delle forze di polizia statali (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza) per garantire ordine e sicurezza pubblica.
Le finalità principali includono il contrasto al terrorismo, la prevenzione della criminalità organizzata e ambientale, nonché compiti specifici di sicurezza in diversi settori: dalle frontiere alla tutela del patrimonio culturale.
Al contrario, le polizie locali non rientrano tra le forze autorizzate a impiegare droni per attività autonome di controllo del territorio.
La legge stabilisce una chiara distinzione di competenze, escludendo le autorità municipali dall’utilizzo di UAS per scopi di pubblica sicurezza, salvo operazioni specificamente delegate dalle forze di polizia statali.
Il caso Treviso: tra innovazione e tutela dei diritti
Il recente caso del Comune di Treviso rappresenta un esempio emblematico delle sfide e dei rischi connessi all’uso dei droni da parte della polizia locale.
L’amministrazione aveva annunciato l’impiego di aeromobili equipaggiati con telecamere termiche per contrastare i furti notturni.
Tale progetto, tuttavia, ha attirato l’attenzione del Garante per la protezione dei dati personali, che ha avviato un’istruttoria per verificare la conformità della pratica alle norme sulla privacy.
Le telecamere termiche, pur non identificando direttamente i volti, consentono di rilevare sagome e movimenti che, combinati con altri dati, possono portare all’identificazione di individui.
Questo tipo di trattamento, senza una chiara base normativa e senza una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, è stato giudicato potenzialmente lesivo dei diritti dei cittadini.
La risposta del Garante
Dalle indagini del Garante è emerso che il Comune di Treviso non aveva raccolto dati identificabili durante l’uso dei droni e che, in realtà, l’impiego era avvenuto solo in supporto alle forze di polizia statali, su richiesta di queste ultime.
Ciononostante, con il provvedimento n. 405 del 4 luglio 2024, l’Autorità ha sanzionato il Comune con una multa di 7.000 euro per violazioni connesse all’applicazione “TrevisoSicura”, che permetteva ai cittadini di segnalare reati.
La piattaforma non rispettava infatti i principi di minimizzazione dei dati e non era stata accompagnata da un’adeguata valutazione d’impatto.
Equilibrio tra sicurezza e diritti
L’episodio rimarca l’importanza di un approccio equilibrato e conforme alla legge nell’adozione di nuove tecnologie da parte delle amministrazioni locali.
La protezione dei dati personali non è solo un obbligo normativo, ma un pilastro fondamentale per garantire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Ogni innovazione tecnologica deve essere accompagnata da una rigorosa valutazione dei rischi e da misure adeguate per tutelare la privacy.
L’uso dei droni rappresenta senza dubbio un’opportunità per migliorare l’efficienza delle forze di polizia, ma è essenziale che il loro impiego rispetti i confini normativi e i principi fondamentali della protezione dei dati.
Gli enti di Polizia, in particolare, devono agire con estrema cautela, evitando iniziative autonome che possano violare la legge o i diritti dei cittadini.
[Credits: Garante Privacy, La Posta del Sindaco]
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Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni ricevute nell’anno 2022:
Soggetto erogante: Stato Italiano
Contributo ricevuto: 16.398
Causale: Bonus investimenti L.160/19
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