Trattamenti fitosanitari con droni: svolta normativa e triennio di sperimentazione
Trattamenti fitosanitari con droni, cosa cambia in Italia
L’Italia apre a un impiego sperimentale dei droni per l’irrorazione di prodotti fitosanitari, superando un blocco normativo che, di fatto, ha confinato i test a perimetri ristretti. La novità non è un “via libera” generalizzato, è un triennio di sperimentazione con regole da definire: chi può operare, su quali colture, con quali prodotti, con quali procedure e con quali vincoli aeronautici.
Il passaggio chiave è la semplificazione dell’iter e il riconoscimento degli UAS come strumenti di agricoltura di precisione. La partita, ora, è tutta nel decreto attuativo: senza un quadro applicativo chiaro e uniforme, la norma resta potenziale.
Ddl Semplificazioni (Legge 182/2025), l’articolo 6 sui droni in agricoltura di precisione
Il Ddl Semplificazioni (Legge 182/2025), in vigore dal 18 novembre 2025, introduce una novità che incide direttamente sull’impiego dei droni nei trattamenti fitosanitari. Con l’articolo 6, dedicato alle “Semplificazioni per lo sviluppo di sistemi di agricoltura di precisione”, viene riconosciuto il ruolo degli UAS come strumenti di agricoltura di precisione e, soprattutto, si apre alla possibilità di procedere in via sperimentale all’irrorazione aerea di prodotti fitosanitari con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.
Il punto operativo è la deroga: la norma non abroga il divieto generale di irrorazione aerea, ma costruisce un perimetro sperimentale che, per la prima volta, estende la facoltà oltre i soli centri di saggio ed enti di ricerca. È un passaggio che sposta la questione dal “se” al “come”, cioè dalle premesse normative alle regole applicative.
Articolo 13-bis del Dl 150/2012, tre anni di sperimentazione per l’irrorazione con UAS
L’intervento legislativo modifica il Dl 150 del 14 agosto 2012, introducendo l’articolo 13-bis. Il comma 1 consente la sperimentazione, sempre in deroga, dell’irrorazione aerea con UAS per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma.
Il triennio è la finestra temporale entro cui il settore dovrà produrre evidenze, protocolli e prassi replicabili, con un impatto diretto su investimenti, formazione e organizzazione dei servizi.
Requisiti per i trattamenti con droni: Pan, formazione e regole Enac sullo spazio aereo
Il comma 2 definisce le condizioni operative di base. L’irrorazione con droni dovrà essere effettuata:
- Con modalità tali da garantire il rispetto dei principi generali previsti dal Piano di azione nazionale (Pan) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
- Da un utilizzatore professionale in possesso di specifiche competenze e adeguatamente formato, secondo quanto sarà stabilito dal decreto interministeriale.
- Nel rispetto della disciplina sull’impiego dello spazio aereo attraverso sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.
In pratica, la norma intreccia tre livelli che, finora, hanno viaggiato su binari separati: agronomia, fitosanitari e regolazione aeronautica.
Scia per trattamenti fitosanitari con droni e relazione agronomica asseverata
Sul piano amministrativo, il passaggio più concreto è l’introduzione della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) da presentare al Servizio fitosanitario regionale competente prima di effettuare uno o più trattamenti.
La Scia può riferirsi al singolo intervento, a un intero ciclo di trattamento o all’intera durata della sperimentazione. Deve inoltre essere corredata da una relazione agronomica asseverata che dimostri il rispetto delle condizioni previste. Questo impianto riduce l’attrito burocratico che, nella pratica, ha reso la sperimentazione un percorso lento e poco compatibile con le esigenze di campo.
Divieto di irrorazione aerea e deroghe: Direttiva 2009/128/CE, Dl 150/2012 e Pan 2014
Il nodo storico è che la disciplina sui fitosanitari è stata scritta in un’epoca in cui i droni non erano diffusi. A livello europeo, l’articolo 9 della Direttiva 2009/128/CE vieta l’irrorazione aerea, pur prevedendo deroghe in situazioni particolari demandate agli Stati membri. In Italia, la direttiva è recepita dal Dl 150/2012, che conferma il divieto (art. 13) e istituisce il Pan (art. 6).
Il Pan, redatto nel 2014 e scaduto nel 2019 ma ancora in vigore, definisce un processo per la richiesta di deroghe che, nei fatti, è risultato oneroso e poco adatto a sperimentazioni rapide. A questo si è aggiunto un vincolo pratico: l’uso esclusivo di prodotti autorizzati per irrorazione aerea, con il paradosso che, essendo l’irrorazione formalmente vietata, i formulati non risultano etichettati per l’impiego con droni, rendendo necessaria una deroga anche per prodotti già autorizzati a terra.
Sperimentazioni regionali sui droni per irrorazione: vite, olivo, risaia e vigneti terrazzati
Prima della riforma, alcune sperimentazioni regionali (scopri di più qui) erano già attive dal 2022 in Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Liguria e Piemonte. I test hanno riguardato colture ad alto reddito come vite e olivo, ma anche orticole, risaie e contesti difficili da raggiungere, come i vigneti terrazzati.
I riscontri riportati sono stati generalmente positivi in termini di rapidità di intervento e di potenziale riduzione di deriva e quantità di prodotto impiegate. Tuttavia, il perimetro normativo limitava le attività a centri di saggio ed enti di ricerca pubblici, con un iter autorizzativo complesso e frammentato, anche per la necessità di concertare autorizzazioni con Ministero della Salute ed Enac.
Decreto attuativo Masaf entro il 18 marzo 2026: colture, prodotti e modalità operative
La norma, da sola, non basta. Entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta è atteso un decreto interministeriale, con scadenza indicata al 18 marzo 2026, in carico al Masaf in collaborazione con Mase, Mit e Ministero della Salute.
Il comma 3 attribuisce al decreto un compito determinante: definire tipologie di terreni e colture trattabili, organismi nocivi e prodotti impiegabili, e modalità operative per ridurre l’impatto ambientale e prevenire danni alla salute umana e animale. In altre parole, il decreto deve trasformare l’impianto normativo in procedure e limiti operativi verificabili.
Droni e agricoltura di precisione: monitoraggio e trattamenti mirati su aree target
L’inserimento degli UAS nel capitolo sull’agricoltura di precisione non è solo una scelta lessicale. Sul piano tecnico, il drone viene inquadrato come parte di un modello data-driven: piattaforma di monitoraggio e intervento, potenzialmente capace di trattamenti mirati su aree target, con la prospettiva di ridurre gli input chimici.
La traiettoria descritta dagli operatori è quella di una filiera che integra rilevamento e applicazione: un primo UAS individua i focolai, un secondo interviene con micro-dosi localizzate.
Operazioni UAS per irrorazione: formazione, Scia regionale e Regolamento (UE) 2019/947
Per gli operatori professionali, l’apertura non equivale a una liberalizzazione automatica. Restano passaggi tecnici e amministrativi che possono determinare la reale praticabilità del modello.
Il primo è la formazione: la figura richiesta dovrà avere competenze aeronautiche (secondo Enac) e competenze sull’uso dei prodotti fitosanitari, con percorsi che saranno definiti dal decreto attuativo. Il secondo è l’uniformità applicativa: la Scia passa dai Servizi fitosanitari regionali, e il rischio è una gestione non omogenea sul territorio.
Infine, l’operazione di irrorazione deve integrarsi con le zone geografiche UAS definite da Enac e con la classificazione del Regolamento (UE) 2019/947 (“open”, “specific”, “certified”), che determina quando servono autorizzazioni o dichiarazioni operative. Senza coordinamento tra ministeri, Regioni ed Enac, la semplificazione rischia di rimanere parziale.
[Credits: Def. Giustizia Tributaria]
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Sovvenzioni
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni ricevute nell’anno 2022:
Soggetto erogante: Stato Italiano
Contributo ricevuto: 16.398
Causale: Bonus investimenti L.160/19
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