Il legale risponde: “I monaci possono vietarmi di usare le riprese aeree del loro monastero?”

L’avvocato Francesco Paolo Ballirano risponde ai dubbi dei lettori. Oggi ci occupiamo del quesito di un lettore che ha fatto riporse aeree di un monastero, ma i monaci gli hanno negato il permesso di usarle.
Per accedere al servizio, e leggere le risposte alle domande selezionate, clic qui

Le implicazioni fra Aeromobili a Pilotaggio Remoto (UAV) e tutela della riservatezza dei cittadini è questione delicata. Il Garante della privacy, sul punto, ha prodotto un’iconografia per chiarire in quali circostanze è possibile operare un APR per fini ricreativi ed in quali ipotesi il suo impiego non costituisce una lesione dell’altrui privacy. Alle istruzioni del Garante si sono poi aggiunte quelle dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC).

Quanto alla sua specifica domanda, è bene rammentare che ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali da parte di soggetti privati che utilizzano UAV con fini ludico-ricreativi o da parte di Enti pubblici che li utilizzano per scopi professionali, è ammesso solo previo consenso dei soggetti interessati. L’UAV in volo non deve invadere gli spazi personali altrui: più nel dettaglio, è fatto divieto all’operatore di APR di riprendere e diffondere immagini che contengono dati personali per non incorrere responsabilità penali. In quanto è impossibile ottenere il consenso di tutti i soggetti ripresi, il GDPR ammette la pubblicazione delle immagini solo se le persone inquadrate non sono riconoscibili perché riprese da lontano o con volto oscurato.

Come da lei fatto notare, nell’area interessata non sembrerebbe esservi una limitazione ad operare un UAV, infatti, niente sembra giustificare la presenza di un legittimo divieto di operare un APR in quanto non vi sono giustificabili limitazioni dello spazio aereo.

Infine, appare opportuno far presente – caso che si applica proprio alle riprese esterne – che, per considerare illecita una ripresa all’esterno bisogna verificare se “per conseguire la captazione siano stati adottati accorgimenti volti a superare” quelle barriere che altrimenti impedirebbero la visione. Viceversa, quando le riprese avvengono in luoghi visibili da tutti senza che ricorrano tentativi di superare o rimuovere ostacoli, le persone inquadrate nelle riprese possono essere considerate parte integrante del paesaggio ripreso, in quanto “necessariamente” consapevoli della loro esposizione. (Corte di Cassazione, Sentenza 47165/2010).

In buona sostanza, se la ripresa è intrusiva, come quella che ha ad oggetto situazioni di vita privata nelle abitazioni, sarà da considerarsi indubbiamente illecita, mentre invece, una ripresa panoramica è da considerarsi lecita in quanto i soggetti ripresi sono parte integrante del paesaggio e sono “necessariamente” consapevoli della loro esposizione. 

credit :dronezine.it

Richiedi
info

Sovvenzioni

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni ricevute nell’anno 2022:
Soggetto erogante: Stato Italiano
Contributo ricevuto: 16.398
Causale: Bonus investimenti L.160/19

Certificazioni

In quanto Operatore/Pilota con autorizzazioni Enac n. 3975 e n. 4488 tutti i nostri servizi sono assoggettati al rispetto del Regolamento dei Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto ed in particolare all’ art. 8

Scopri le certificazioni